PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici e derivanti da sentenze della Corte dei conti, anche se passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'amministrazione creditrice e il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla medesima Corte dei conti.
      2. La misura del risarcimento oggetto dell'accordo ai sensi del comma 1 è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza di cui al medesimo comma 1, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.
      3. Il contenzioso sui crediti per danno erariale dedotti in giudizio dall'ufficio di procura della Corte dei conti, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere estinto mediante l'accordo transattivo di cui ai commi 1 e 2, con l'applicazione delle percentuali minima e massima ivi indicate. L'importo base da prendere in considerazione corrisponde in tale caso al 60 per cento di quello indicato nell'atto di citazione del procuratore regionale o nell'atto d'appello presentato avverso la sentenza di assoluzione del convenuto.
      4. Qualora il giudizio innanzi alla Corte dei conti si sia concluso o sia ancora pendente dopo oltre diciotto anni dalla verificazione del fatto produttivo del danno erariale, gli importi percentuali di cui ai commi 2 e 3 non possono superare il 20 per cento della somma indicata in sentenza, con esclusione degli interessi e di qualsiasi altra somma accessoria.
      5. Non possono beneficiare dell'accordo transattivo di cui al comma 4 gli interessati che sono stati condannati con sentenza

 

Pag. 4

passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione con riferimento a fatti connessi a quelli posti a base della sentenza di condanna della Corte dei conti.
      6. L'interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può notificare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'amministrazione creditrice la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di cui ai commi da 1 a 4. L'amministrazione, verificate la tempestività e l'ammissibilità della domanda, l'accoglie dandone notizia per conoscenza all'ufficio della procura regionale competente presso la Corte dei conti.
      7. Il pagamento della somma oggetto di accordo amministrativo, nel rispetto delle modalità ivi precisate, deve avere luogo a cura dell'interessato in unica soluzione entro quaranta giorni dalla sua conclusione. L'omesso pagamento, da qualsiasi causa dipendente, entro il suddetto termine comporta la decadenza dal beneficio previsto dal presente articolo. Il pagamento tempestivo della somma oggetto di accordo estingue ogni credito erariale relativo al caso contenzioso considerato.